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Guglielmi: “Collegato lavoro, un condono tombale sugli abusi”
5.03.2010 di Redazione

Una riflessione dell’avvocato del lavoro Carlo Guglielmi sul “collegato lavoro”, approvato il 3 marzo dal Senato

Nonostante l’estrema rilevanza dei contenuti del “collegato lavoro”, l’attenzione dei mass media e dei partiti di opposizione sulle sole iniziative in materia penale hanno condotto ad una assoluta omissione di ogni riferimento nel più generale pubblico dibattito politico. Ed allora, assecondando tale deriva panpenalistica ed al fine di consentire per metafora una pronta comprensione anche ai non addetti ai lavori dei contenuti, rileviamo come questi celino le medesime intenzioni che si potrebbero ricavare da una legge che preveda la perseguibilità dei reati di stampo mafioso solo su querela di parte (del tutto a prescindere dall’eventuale metus esercitato dall’organizzazione criminale sulla parte lesa), i cui termini per altro decorrono da ogni singolo evento delittuoso quand’anche esso si ponga quale tappa intermedia all’interno di un unico e continuato disegno criminoso, e la deferibilità della loro repressione a collegi arbitrali i cui costi gravano parimenti sulla vittima e sui rei.
Il parallelismo è ovviamente paradossale ed anche ingiusto laddove paragona datori di lavoro e organizzazione mafiose, non altrettanto laddove sottolinea la gravità del ricorso massiccio ed abusivo al precariato ed equipara l’allarme per l’impossibilità di frapporvi adeguato rimedio giudiziale. Ed infatti la legge non emette alcun giudizio di disfavore sul precariato né mai sostiene che obiettivo della stessa sia limitarne il ricorso abusivo, ma pare ritenere che esso divenga un fenomeno da contrastare solo laddove incontri e reagisca con la magistratura.

E ciò si ottiene rendendo tendenzialmente impossibile adire l’autorità giudiziaria (prevedendosi la possibilità di stipulare anche prima dell’assunzione clausole compromissorie che deferiscano ogni eventuale e futura controversia alla giustizia arbitrale), o rendendo la tutela giudiziaria comunque quanto mai disagevole introducendosi termini decadenziali per l’impugnazione di soli 60 giorni dalla cessazione di ogni contratto precario. E laddove il precario sia riuscito a superare sia il primo che il secondo ostacolo introducendone un terzo al suo avvocato con l’ulteriore termine di 180 giorni per introdurre il giudizio (o 60 in caso di infruttuoso esperimento del previo tentativo di conciliazione). Infine, per i pochissimi fortunati che riusciranno a superare anche tale ultimo ostacolo, viene disposto che il vaglio del giudice debba limitarsi ai soli aspetti di regolarità formale dell’atto contestato senza alcun vaglio delle concrete ragioni sottostanti.

Per i pochissimi che riusciranno infine a superare anche tale quarto ostacolo, infine, è previsto come, anche retroattivamente, essi non potranno avere il risarcimento del danno subito ma solo una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità, per altro dimezzabile qualora i contratti collettivi istituiranno apposite graduatorie di precari da cui il datore debba assumere. A ciò va altresì aggiunto come, per le sole controversie dei lavoratori a progetto che sono state oggetto di della procedura di stabilizzazione di cui alla finanziaria del 2008 (ed il cui contenzioso unico ad oggi noto riguarda solo Atesia) si prevede come le sentenze che hanno condannato l’azienda a ripristinare il rapporto con i lavoratori illegittimamente a progetto risarcire il danno e condannato al pagamento delle dovute differenze retributive oltre alla regolarizzazione previdenziale, dovranno essere riformate essendo il Giudice “unicamente tenuto a indennizzare il prestatore con un’indennità di importo compreso tra 2,5 e 6 mensilità”, da cui anche il prevedibile onere di restituzione delle somme medio termine percepite con l’unica eccezione delle “sentenze passate i giudicato”.
Al di là quelli che saranno gli effettivi esiti interpretativi dello stesso (ma non si può continuare a sperare per sempre nella sola tenuta della magistratura), l’intenzione della maggioranza parlamentare che lo emana è chiarissima. In esso vi sono molte norme di arretramento e risubordinazione integrale dei tempi di vita dei lavoratori che vengono definitivamente sussunte nell’agire d’impresa (con l’ulteriore flessibilizzazione degli orari e pesanti restringimenti in termine di aspettative, congedi e riduzione d’orario per attività di cura), di ulteriore svalorizzazione e impoverimento del pubblico impiego, nonché l’odioso ordine di limitare il vaglio giudiziale alla sola regolarità formale dell’esercizio datoriale dei propri poteri nel rapporto prescindendo da qualsivoglia verifica dei fatti sottostanti. Ma i punti davvero qualificanti - addirittura un manifesto ideologico - del disegno di legge sono due.

Il primo attiene alla decisione di “ridurre il contenzioso in materia di lavoro” (art. 75) per il tramite dell’introduzione della clausola compromissoria ad arbitrato certificata che si afferma non revocabile (con definitiva impossibilità, cioè, di adire la magistratura), certificabile anche retroattivamente rispetto a diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore e anche futura rispetto a contratti non ancora stipulati, e comunque con spese degli arbitri a carico del lavoratore. Il secondo è l’eternizzazione di ogni forma di precariato. Ciò avviene dapprima imponendo a tutti i precari (contratti a termine, lavoratori somministrati, co.co.pro) un termine decadenziale di 60 giorni dalla scadenza del contratto per impugnarlo. Tale termine, per altro, si applica anche ai rapporti già cessati (inclusi quelli stipulati anteriormente al 2001 in base alla previgente legge 230/62) avendo i precari - compresi quelli che a tutt’oggi hanno un rapporto in corso di effetto con il datore e legittimamente sperano nell’agognata stabilizzazione - l’onere di impugnare tutti i precedenti contratti degli scorsi decenni nei 60 giorni dall’approvazione della legge.

Ciò nulla è quindi se non un immenso condono tombale gratuito per tutti gli abusi compiuti nel ricorso al lavoro precario sino ad oggi. A tale primo onere decadenziale, altresì, se ne aggiunge un secondo di 180 giorni per l’avvio dell’azione giudiziaria nell’esplicito auspicio che laddove non sia il precario ad essere incorso in decadenza lo sia l’ organizzazione sindacale a cui si è rivolto con i suoi avvocati, prevedibilmente affogati dalla mancanza di una norma di progressivo raccordo tra la vecchia e la nuova disciplina.

A ciò si aggiunge infine la previsione che qualsivoglia violazione alle norme imperative di legge non condurrà più al rimedio previsto dal diritto comune che si applica a qualsiasi cittadino, ovverosia la nullità parziale e la supremazia dell’accordo dissimulato su quello simulato con conseguente stabilizzazione del rapporto in capo al reale datore di lavoro, ma (per i soli precari) si prevede esclusivamente un risarcimento del danno nella misura compre tra 2,5 mensilità ed 11 a prescindere da qualsivoglia requisito dimensionale dell’azienda, applicandosi esso sia ad una multinazionale che ad un’impresa individuale con unico dipendente. E, per altro “in presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità ..è ridotto alla metà” (art. 36, comma VI).

Il necessario punto di caduta del combinato disposto di tali previsioni, e comunque e certamente l’esplicito intento dei suggeritori della normativa, è che l’obbligo di impugnare entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto i contratti a termine o co.co.pro  o di lavoro interinale, renderà impossibile giustiziare tutti quei casi (e cioè praticamente tutti) ove il lavoratore speri nella richiamata in servizio che avviene solitamente con intervalli maggiori a tale termine. Ed infatti se a ciò si aggiunge che in caso di vittoria non si potrà più avere la stabilizzazione ma solo alcune mensilità, se ne evince l’assoluta irragionevolezza per il lavoratore di impugnare nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine perdendo il posto ancorché precario e rinunciando definitivamente alla aspettativa di essere richiamati in servizio,  e l’assoluta irragionevolezza per i datori di assumere a tempo indeterminato essendo i “vecchi” ancora tutelati dall’art. 18 S.L. (con effetti ripristinatori e risarcitori reali) mentre i precari liquidabili, nei rari casi in cui non incappassero nella doppia decadenza o nella clausola compromissoria preventiva ed irrevocabile,  con piccolissime somme.

La normativa si pone ovviamente in aperto contrasto con l’Europa. Ed infatti: a) la Carta di Nizza prevede il dovere degli Stati membri dell’Unione di “promuovere l’applicazione e rendere effettivo l’esercizio dei diritti” (art. 51,1) sociali e al lavoro ed in particolare quello relativo “alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato” (art. 30); b) la Direttiva 1999/70/CE prevede l’obbligo per il legislatore nazionale di “creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti a termine” che invece da oggi non potrà più essere giustiziata trovandosi il precario innanzi all’alternativa tra impugnare il primo singolo contratto (perdendo ovviamente sia il posto che ogni speranza di essere richiamato) o proseguire nel rapporto precario decadendo da qualsivoglia tutela per l’avvenuta illecita successione (ad eccezione della davvero improbabile violazione dell’obbligo di non superare il limite di 36 mesi alle dipendenze dello stesso datore);c) l’Art. 6 della CEDU prevede che “ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge”, precetto ugualmente violato dagli impossibili termini decadenziali e dalla clausola compromissoria preventiva ed irrevocabile.

Ed ugualmente il disegno di legge 1441 si pone in contrasto con i nostri precetti costituzionali avendo già chiarito la Corte Costituzionale la necessaria “effettività” della sanzione rispetto all’abuso e, con la sentenza n. 214 del 2009, l’incostituzionalità di una normativa che preveda come “situazioni di fatto identiche” (nel presente caso la scelta datoriale ingiusta o discriminatoria di far cessare il rapporto di un precario rispetto a quella di far cessare il rapporto di un “fisso”, potenzialmente con stesse mansioni e anzianità di servizio) “risultino destinatarie di discipline sostanziali diverse” e comunque la non conformità a costituzione di qualsivoglia onere di attivazione del lavoratore in corso di rapporto (categoria a cui certo deve considerarsi appartenente il lavoratore con contratto a termine nullo nei 60 giorni dopo l’interruzione di fatto del rapporto e nell’aspettativa del suo imminente ripristino). Ma questo attiene al conflitto giudiziario che seguirà tale norma, che non ridurrà certo il contenzioso ma solo renderà difficilissima la giustiziabilità dei diritti.

Ciò che ora va fatta è invece una rapida disamina delle politiche del lavoro di questa maggioranza di governo. Come sa bene chi segue i lavori del BIN, l’Italia è rimasto l’unico paese in Europa a non avere già approvata o in discussione su proposta della maggioranza una legge sul reddito. Ciò che si intende fare con il disegno di legge 1441 è il tentativo di portare un definitivo attacco “generazionale”  all’unica forma di reddito di cittadinanza sussistente ed ereditata dal novecento: il lavoro e il salario. Al riguardo va ricordato come il lavoro precario nella sua grandissima parte riguardi i giovani (e nella porzione residua per lo più il lavoro femminile e migrante) e che su essi graverà sostanzialmente anche il peso della clausola compromissoria, avendo i “fissi” adeguati strumenti per sottrarsi al necessario consenso coatto alla sua stipula. Ciò detto la scelta di rendere il precariato l’unica ed ingiustiziabile forma futura di miserabile arruolamento al lavoro e al reddito nell’assenza di qualsivoglia introduzione di forme di welfare per tali categorie, è la precisa scelta di costringere la generazione dei ventenni e dei quarantenni (e le donne e i migranti) a pagare il conto dei sessantenni ed ottantenni bianchi e maschi oggi al potere. Gli istituti di tutela del precariato nacquero quale presidio contro “le incertezze e l’abuso” (si veda la relazione parlamentare alla legge 230 del 1962).

E’ davvero urgentissima una grande battaglia per affermare che tutte le incertezze (anche quelle generate dai sogni e dalle ambizioni) devono essere tutelate con il reddito di cittadinanza e tutti gli abusi repressi con la massima fermezza e con effetti ripristinatori e reali “davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge”, o almeno io proprio questo vedo nella battaglia per il basic income.

(avv. Carlo Guglielmi - Socialismo2000 Roma)